Obiettivo
La Sottomisura 16.2 contribuisce direttamente alla Focus Area 3a “Migliorare integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte”. Obiettivo è sostenere la competitività e la sostenibilità delle attività agricole, agroalimentari e forestali tramite interventi di diffusione dell’innovazione e di trasferimento tecnologico aventi valore di collaudo di innovazioni non ancora testate, né introdotte nell’uso comune. Si intende inoltre diffondere nuove conoscenze volte a razionalizzare e ridurre i costi di produzione e consolidare il contatto con le imprese agricole e la ricerca, testando progetti innovativi più rispondenti alle esigenze delle imprese.
Tipo di intervento
La sottomisura sostiene progetti da realizzare attraverso la cooperazione tra più soggetti, aventi come finalità l’adozione di innovazioni interattive, di tipo gestionale, di processo e/o di prodotto, di tecnologie e/o pratiche migliorative, oltre l’adattamento di pratiche o di tecnologie in uso (ad esempio pratiche tradizionali applicate in un nuovo contesto ambientale o in una nuova area geografica). Gli obiettivi possono essere realizzati tramite:
-progetti di sviluppo pre-competitivo, volti a trasferire i risultati della ricerca in ambito aziendale ed interaziendale;
-progetti pilota”, ossia progetti sperimentali su piccola/media scala, supportati da una adeguata analisi di contesto, aventi come obiettivo l’applicazione e/o l’adozione di risultati di ricerca caratterizzati da unicità, originalità ed esemplarità, la cui valorizzazione si ritiene importante per il mondo agricolo regionale.
Si tratta di progetti di prova che prevedono attività di sperimentazione e dimostrazione di nuove tecnologie, tecniche, processi, pratiche, metodi ecc…, già operativi e disponibili la cui applicazione in ambito aziendale costituisce la parte finale del processo di test/validazione.
L’azienda rappresenta, quindi, il contesto nel quale svolgere la fase di collaudo e trasferimento, dalla quale sarà possibile trarre gli elementi di validazione di una innovazione non ancora testata e non ancora introdotta nell’uso comune. In questi ultimi aspetti risiede la principale differenza con le attività di dimostrazione finanziate nell’ambito della sottomisura 1.2 del PSR, che si caratterizzano, invece, per il carattere informativo in favore degli agricoltori su innovazioni già esistenti e consolidate. I progetti devono comprendere anche un programma di diffusione dei risultati.
Beneficiari
– Gruppi di Cooperazione (G.C.), ossia raggruppamenti di operatori dei settori agricolo, agroalimentare e forestale e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali.
– Poli di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, come stabilito all’art. 35 par. 3, del Reg. UE 1305/2013; per “polo” si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti (start up, piccole, medie e grandi imprese, enti di ricerca) concepito per stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo.
– Reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività come stabilito all’art. 35 par. 3, del Reg. UE 1305/2013; per “rete” si intende un raggruppamento di almeno due soggetti che può intraprendere azioni di carattere più generale, potendo attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori. Ogni forma di cooperazione deve assicurare la partecipazione di operatori agricoli, in forma singola o associata. I partenariati devono includere imprese agricole, agroalimentari o forestali (con codice di attività ATECO principale agricolo o agroalimentare) operanti sul territorio regionale, con almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti.
Per la determinazione del numero di imprese agricole, agroalimentari e forestali aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto aderente: 1) le imprese, individuali o collettive, detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali tale soggetto esercita il controllo; 2) le imprese detenute e/o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela e/o affinità entro il secondo grado.
Priorità e criteri di valutazione
Nella selezione delle iniziative si terrà conto di:
– Qualità/coerenza del partenariato in relazione alla tipologia del progetto.
– Grado di rappresentatività nel partenariato, anche in termini numerici, del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale coinvolto.
– Concretezza degli interventi previsti; capacità di contestualizzazione in ambito aziendale e interaziendale dell’innovazione di prodotto, di processo, di mercato, organizzativa, sociale e gestionale; capacità di produrre risultati pratici che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo; grado di chiarezza e di definizione del crono programma.
– Trasferibilità dell’innovazione individuata.
– Qualità e ampiezza delle azioni di divulgazione e trasferimento.
– Contributo diretto alle seguenti tematiche: sostenibilità ambientale, adattamento e sostenibilità dei cambiamenti climatici, benessere animale, qualità delle produzioni, adesione ai sistemi di qualità, valorizzazione della biodiversità, diversificazione dell’agricoltura.
La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento.
Condizioni di ammissibilità
Ciascuna forma aggregativa (GC, Polo, Rete) deve:
– essere formata da almeno due soggetti, come meglio specificato nel paragrafo Beneficiari, che svolgano attività previste dalla sottomisura e contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5 e 6);
– essere già costituita in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (ad esempio associazioni temporanee di scopo – ATS, consorzi, contratti di rete), con una durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto;
– presentare un progetto innovativo, ossia un progetto pilota o di sviluppo pre-competitivo, che:
• preveda l’avvio di attività nuove rispetto a quelle comuni già in atto;
• descriva la problematica da risolvere mediante soluzioni innovative;
• illustri puntualmente l’intero processo di realizzazione previsto, i risultati che si intende conseguire ed il contributo che il progetto offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
• contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle attività, il cronoprogramma, il piano finanziario articolato anche per partner e attività;
• illustri le procedure che si intende adottare per la diffusione dei risultati (ad esempio, sito web, convegni, seminari, workshop, pubblicazioni a stampa e on line, manuali per il trasferimento dell’innovazione); tali procedure devono essere specificate in apposito piano di comunicazione.
– avere sottoscritto l’impegno a costituire, in caso di finanziamento del progetto innovativo proposto, un comitato di progetto, per il quale devono risultare fissate l’articolazione delle competenze e le regole di funzionamento;
– essere dotata di un regolamento interno, volto a garantire una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale, ed evitare possibili conflitti di interessi.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili i seguenti interventi:
– studi sulla zona interessata, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
– animazione della zona interessata dal progetto territoriale collettivo selezionato, volto a portare benefici ad una specifica area dotata di una forte identità;
– organizzazione di programmi di formazione, collegamento in rete tra i membri e reclutamento di nuovi membri nel caso in cui il beneficiario sia un polo;
– costituzione dell’aggregazione, in una delle forme previste al paragrafo 4 delle presenti disposizioni attuative, in caso di poli e reti di nuova costituzione;
– esercizio della cooperazione e gestione del progetto;
– realizzazione del progetto innovativo:
• realizzazione di materiale informativo;
• analisi, test e prove necessarie per l’attuazione del progetto;
• attività di sperimentazione e verifica dell’innovazione e attività finalizzate all’introduzione dell’innovazione nel contesto aziendale previsto;
• realizzazione di prototipi già previsti nel progetto innovativo proposto;
• missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto;
• attività di disseminazione e trasferimento dei risultati.
Localizzazione
Sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati nell’ambito del territorio regionale. Non sono ammissibili al sostegno progetti finalizzati al miglioramento genetico e al mantenimento della biodiversità animale in quanto previsti e finanziati esclusivamente dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, approvato con Decisione (C2015)8312 del 20/11/2015 e s.m.i..
Livello del sostegno
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a fondo perduto, sotto forma di sovvenzione globale, a copertura dei costi di cooperazione e dei costi di realizzazione delle attività previste. Il sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate per le iniziative proposte e ritenute ammissibili.
Dimensione finanziaria delle iniziative progettuali
Il sostegno è erogato per un periodo non superiore a quattro anni. Sono ammessi progetti che prevedono un importo complessivo non superiore a 500.000,00 euro. Per i progetti che prevedono operazioni relative a prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE, e in particolare investimenti relativi al settore forestale e alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli, i contributi verranno riconosciuti con le modalità stabilite dal regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 3. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. Sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del legale rappresentante, l’aiuto de minimis viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis sulla base del modello allegato al bando. Quando il progetto prevede investimenti quali la realizzazione di prototipi ed altre operazioni materiali, è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa a sostegno, incluse le spese generali a fronte di presentazione di garanzia fidejussoria pari al 100% dell’anticipo richiesto.
Dotazione finanziaria
€ 4.160.000,00 di cui € 2.516.800,00 quota FEASR.