Con la conversione in legge del “Decreto Dignità” sono state inserite delle modifiche alla normativa sulle prestazioni occasionali. Di seguito le principali novità introdotte.

Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo (ai fini del comma 1, lettera b) i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

  1. a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione”;

Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”;

Le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale possono essere versate anche tramite un intermediario (di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12), ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore”. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.

L’utilizzatore deve comunicare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni; fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale così modificato ovvero 10 giorni;

Per quanto riguarda il pagamento del prestatore è previsto che “A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le consuete modalità, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore”;

Viene esclusa per l’imprenditore l’applicazione delle sanzioni previste in casi di violazione accertata da uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori.