Affiancamento in agricoltura, uno strumento per favorire il passaggio generazionale nelle aziende: ecco come funziona
Tra le novità più significative, in materia agricola, introdotte dalla legge di bilancio, va apprezzata l’entrata in vigore dell’istituto dell’affiancamento in agricoltura (commi 119-120) della legge di bilancio stessa.
Questo istituto non è totalmente nuovo, in quanto era già contemplato nel collegato c.d. agricolo (art. 6 della L. 154/2016), nel senso che era stata conferita al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività di impresa agricola a favore dei giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
c) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli.
La legge delega è divenuta inefficiente a seguito della mancata emanazione nei termini di legge del decreto legislativo, da elaborarsi a cura del Governo.
Con la legge di bilancio si conferma:
1) che il contratto di affiancamento riguarda i giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli;
2) 2) il contratto di affiancamento va perfezionato con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati;
3) La stipula del contratto di affiancamento favorisce l’accesso prioritario alle agevolazioni previste dal decreto legislativo 185/2000;
4) Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione di cui all’articolo 8 della legge 590/1965, da esercitarsi nel rispetto delle modalità ivi previste dalla legge;
5) Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato allo IAP.
Come si rileva, la legge di bilancio che sostituisce l’articolo 6 della legge 154 del 2016, non definisce, in termini circostanziati, il contenuto del contratto di affiancamento, così come invece era avvenuto con l’approvazione del collegato agricolo, allorché erano stati definiti i criteri direttivi ai quali si sarebbe dovuta attenere la successiva legislazione delegata.
Risulta comunque indubbio che questo nuovo strumento giuridico è utilizzabile per favorire processi di passaggio generazionale nella gestione dell’attività di impresa agricola, nonché per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, per il triennio 2018-2020.
In altri termini il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa per il triennio 2018-2020 può essere favorito attraverso la previsione di un nuovo istituto, rappresentato dal contratto di affiancamento.
Antonio Vincenzi